IV - Scheda “ILLUMINAZIONE DI INTERNI”
Novembre 2017
Illuminotecnica – L’illuminotecnica o tecnica dell’illuminazione si occupa dell’illuminazione di ambienti, locali e spazi, sia interni che esterni, illuminati dal sole e/o da luce artificiale. Gli aspetti su cui si fonda sono molteplici: fisiologia ed ergonomia della visione, design, elettrotecnica, software per il calcolo previsionale, norme di legge e di buona tecnica, risparmio energetico.
Le indagini di igiene industriale riguardano prevalentemente la verifica di una “corretta illuminazione” nei luoghi di lavoro a fini della verifica di tre parametri:
- Comfort visivo (benessere)
- Prestazione visiva (svolgimento del compito in situazioni sia normali che difficili e protratte)
- Sicurezza (illuminazioni di emergenza, sicurezza delle aree di passaggio, di immagazzinamento merci, di parcheggio, etc.).
Sempre a fini di salute e sicurezza vanno considerati i compiti visivi abituali, le esigenze di comfort visivo, l’uniformità di illuminamento (illuminamento = lx sul piano orizzontale illuminato), il grado di abbagliamento e la distribuzione delle luminanze (luminanza = cdm-2 del flusso luminoso che arriva all’occhio dell’osservatore)
Il compito visivo è dato dall’insieme degli elementi visivi inerenti il lavoro effettuato (dimensioni dell’oggetto, contrasto e durata). La zona del compito è la parte del posto di lavoro in cui si svolge il compito visivo. Al di fuori della zona del compito distinguiamo una zona immediatamente circostante (fascia di 50 cm posta attorno alla zona del compito) oltre che una più ampia zona remota (lo sfondo).
L’illuminazione ha grande importanza a fini biologici e può rendere un posto di lavoro, specie quando munito di VDT, più o meno confortevole. Inoltre può interferire negativamente con l’espletamento della mansione ed essere causa o concausa di infortuni, ad esempio per inadeguata o assente illuminazione di emergenza o di interferenza con l’osservazione del campo visivo durante manovre tecniche, parcheggi, transito di veicoli e di pedoni.
Norme di legge – Il D. Lgs. 81/08 non tratta esplicitamente del fattore “illuminazione” nel Capo VIII dedicato agli agenti fisici. Esso tuttavia considera i possibili effetti dannosi per l’occhio e il mantello cutaneo delle Radiazioni ottiche artificiali (alla cui valutazione, se occorre, si rimanda) ed inoltre prescrive che, nell’ambito dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (art. 63), “i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV” secondo quanto riportato nei punti seguenti:
1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.
1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.
1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.
1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.
1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.
1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.
1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell’illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.
1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
Con l’art. 65 il D. Lgs. 81/08 si occupa inoltre dell’illuminazione dei locali sotterranei o semisotterranei (art.65), specificando che:
- È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei;
- In deroga a tale disposizione, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di illuminazione (oltre che di aerazione e microclima).
Lavoro con VDT e Allegato XXXIV – Nell’Allegato XXXIV, il D. Lgs. 81/08 specifica quanto segue:
- Attrezzature: la risoluzione dello schermo del VDT deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi. L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità. La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore. È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività. Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta.
- Ambiente: l'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale. Si dovrà tener conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo. Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
Norma UNI EN 12464-1 (Luce e illuminazione – Illuminazione di posti di lavoro – Parte 1: posti di lavoro interni, 2002, rev. 2011) – Poiché il D. Lgs. 81/08 non indica specifici valori illuminotecnici da garantire sul posto di lavoro, facciamo ricorso alla Norma citata che indica i requisiti di illuminazione per i posti di lavoro nel rispetto delle esigenze di esecuzione (performance), benessere e sicurezza visiva. Il termine posti di lavoro dipende dal tipo e dalla durata dell’attività e comprende sia le aree operative interne che quelle esterne.
La norma non è nata con lo scopo precipuo di fissare i requisiti per la sicurezza ed il benessere dei lavoratori (= non è stata preparata in applicazione dell’Art. 137 del trattato EC) anche se i requisiti di illuminazione indicati “solitamente soddisfano la sicurezza”. La norma non vale per le attività minerarie sotterranee.
Criteri di progettazione – Al fine di ottenere una corretta illuminazione è necessario soddisfare: 1) Comfort visivo; 2) Prestazione visiva; 3) Sicurezza. Per tali esigenze è utile considerare:
- La distribuzione delle luminanze: per evitare contrasti di luminanza troppo elevati (o troppo bassi), i fattori di riflessione per il calcolo delle luminanze delle superfici di interni sono semplificando i seguenti:
- Soffitto: 0,6 – 0,9
- Pareti: 0,3 – 0,8
- Piani di lavoro: 0,2 – 0,6
- Pavimento: 0,1 – 0,5
- Vanno evitate le seguenti condizioni:
- Luminanze troppo forti (possono causare abbagliamenti)
- Contrasti di luminanza troppo elevati (possono causare affaticamento visivo per il continuo riadattamento del livello degli occhi)
- Luminanze o contrasti di luminanza troppo bassi (possono causare ambiente di lavoro opaco e non stimolante)
- L’illuminamento medio da mantenere (Em): vengono specificati valori (vedi oltre) al di sotto dei quali non deve scendere l’illuminamento medio (lx) sulla superficie specificata. In caso di zone occupate continuativamente l’illuminamento mantenuto non dovrebbe mai essere inferiore ai 200 lx.
- L’illuminamento delle zone circostanti al compito può essere più basso di quello del compito visivo senza essere minore dei seguenti valori:
- Il compito visivo richiede > 750 lx: l’illuminamento circostante dovrebbe essere di 500 lx
- Il compito visivo richiede 500 lx: l’illuminamento circostante dovrebbe essere di 300 lx
- Il compito visivo richiede 300 lx: l’illuminamento circostante dovrebbe essere di 200 lx
- Abbagliamento molesto: è quello che impedisce una corretta visione del campo visivo. Viene valutato col metodo CIE dall’indice unificato di abbagliamento UGR. L’abbagliamento può essere causato da aree piene di luce nel campo visivo (ad es., finestre o lampade) e può essere causato anche dal riflesso della luce su superfici speculari (ad es., vetrate interne). L’abbagliamento fastidioso è basato sulla formula seguente:
UGR = 8log10 (0,325/Lb ∑ L2ω/p2)
Dove: Lb = luminanza di sfondo (cd/m2)
L = Luminanza delle parti luminose di ogni apparecchio di illuminazione nella direzione degli occhi dell’osservatore (cd/m2)
ω = angolo solido (steradiante) delle parti luminose di ogni apparecchio di illuminazione agli occhi dell’osservatore (°)
p = indice di posizione per ogni singolo apparecchio di illuminazione in relazione al suo spostamento dalla visuale
- Schermatura contro l’abbagliamento: le sorgenti luminose di luce possono causare abbagliamento e compromettere la visione degli oggetti. La schermatura con tende delle finestre e con schermi sulle lampade può evitare ciò. In base alle luminanze delle singole lampade, vanno applicati angoli minimi di schermatura (ad es., per una lampada con luminanza < 50 kcd/m2 l’angolo minimo di schermatura è 15°; per una lampada con luminanza > 500 kcd/m2 l’angolo minimo di schermatura è 30°)
- Illuminazione direzionale: può essere usata, in aggiunta all’illuminazione generale di ambiente, per evidenziare oggetti all’interno del campo visivo. L’illuminazione direzionale di un compito visivo può modificare la sua visibilità. La “modellatura” rappresenta l’equilibrio tra luce diffusa e quella direzionale. Va notato che l’illuminazione non dovrebbe essere né troppo direzionale in quanto produrrebbe ombre troppo rigide, ma nemmeno troppo diffusa, in quanto farebbe perdere totalmente l’effetto modellatura, dando origine ad un ambiente luminoso molto opaco.
- Aspetti cromatici: l’aspetto cromatico di una lampada riguarda:
- La temperatura cromatica correlata (°K):
- Aspetto cromatico caldo (warm) < 3300°K
- Intermedio (intermediate) 3300-5300°K
- Freddo (cold) > 5300°K
- La resa cromatica (Ra):
- Indice di Ra = 100 di una fonte luminosa significa che i colori dell’ambiente, degli oggetti, del mantello cutaneo dei presenti, oltre che dei colori di sicurezza (ISO 3864) vengono resi in modo naturale
- Indice di Ra <80 delle lampade andrebbe evitato negli interni dove la gente sosta e lavora a lungo.
- Sfarfallamento (flicker) ed effetti stroboscopici: possono causare distrazione e favorire l’insorgenza di cefalea: l’impianto di illuminazione deve essere studiato in modo tale da evitare effetti stroboscopici (ad es., facendo funzionare le lampade ad alta frequenza)
- Postazioni di lavoro con Equipaggiamento Schermo Video (DSE), inclusi VDT/VDU (visual disply units): l’illuminazione deve essere adeguata ai compiti visivi, cioè: lettura del monitor, dei testi stampati, della scrittura su carta, della tastiera. Le apparecchiature video e le tastiere possono causare riflessi fastidiosi, è quindi necessario scegliere, posizionare e disporre gli apparecchi di illuminazione in modo tale da evitare riflessi di luminanza. La media delle luminanze degli apparecchi che sono riflessi sugli schermi deve essere <1000 cd/m2 in caso di classi di qualità dello schermo buone o medie (classi I e II della ISO 9241-7) e < 200 cd/m2 in caso di classi di qualità dello schermo basse (classe III della ISO citata)
- Requisiti di illuminazione di interni rispetto ai compiti ed alle attività: nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi. Si rammenta che, nei normali uffici con VDT, si considera adeguato un Illuminamento (lx) pari a 500 + 200 (quindi nel range 300-700 lx), ferme restando possibili variazioni in relazione alle effettive condizioni operative (ad es., lavoro con molta consultazione di cartaceo o lavoro con solo dialogo al video) oltre che alle condizioni di età e salute del lavoratore (ad es., il soggetto presbite abbisogna in genere di un illuminamento maggiore rispetto al giovane).
Tipo di interno, compito, attività |
Em (lx) illuminamento medio mantenuto |
UGRL unified glare rating limit |
Ra val. min. resa di colore |
Note |
1.1) Zone di transito Scale, Rampe, Zone carico |
100 150 |
28 25 |
40 40 |
Lux a pavimento Lux 150 se vi sono veicoli |
1.3) Sale di comando impianti | 200 | 25 | 60 | --- |
1.4) Magazzini/depositi scorte Aree imballo e spedizione |
100 300 |
25 25 |
60 60 |
--- |
2.5) Industria chimica impianti in remoto Impianti con interventi limitati Postazioni presidiate 100% Produzione farmaceutica Produzione pneumatici Controllo colore |
50 150 300 500 500 1000 |
-- 28 25 22 22 16 |
20 40 80 80 80 90 |
Colori sicurezza distinguibili TCP > 4000°K |
2.13) Metalli, meccanica di precisione | 1000 | 19 | 80 | --- |
2.15) Centr. elettriche sala caldaie C.e. sala macchine C. e. sale laterali, pannelli C.e. Sale controllo C.e. quadri manovra esterni |
100 200 200 500 20 |
28 25 25 16 -- |
40 80 60 80 20 |
Colori sicurezza devono essere distinguibili |
3.0) Uffici Scrittura, Battitura, Lettura Fotocopie Disegno tecnico Stazioni lavoro CAD Ricevimento Archivio Sale convegni/riunioni |
500 non < 200 300 750 500 300 200 500 |
19 19 16 19 22 25 19 |
80 80 80 80 80 80 80 |
Lavoro con VDT: limitazione luminanza schermi |
5.2) Cucina Ristorante mensa/Self serv. Ristorante |
500 200 Atmosfera giusta |
22 22 -- |
80 80 80 |
--- |
7.1) Centri sanitari sale attesa Ospedali corridoi di giorno Ospedali corridoi di notte Sanità lettura documenti Sanità esami e cure Dialisi Sala gessi Sala operatoria Cavità operatoria Sala preoperatoria/risveglio |
200 200 50 300 1000 500 500 1000 Vedi note 500 |
22 22 22 19 19 19 19 19 -- 19 |
80 80 80 80 80 80 80 90 -- 90 |
Em 10.000-100.000 lx |
Trarre le conclusioni sull’illuminazione di interni (ad es., uffici) – L’indagine va rapportata al soleggiamento esterno della giornata.
Quindi vanno vagliate le corrispondenze riscontrate con le norme di legge citate.
Successivamente vanno analizzati i valori di Illuminamento (lx), paragonandoli con i valori proposti dalla Norma UNI EN 12464-1, evidenziando gli scostamenti eventuali. Infine vanno analizzate le presenze di abbagliamenti, diretti o riflessi, e le eventuali misure di luminanza (Cd/m2) effettuate.
Nella relazione conclusiva vanno riportati i suggerimenti proposti, specie su tendaggi, lampade e qualità dell’illuminamento artificiale disponibile.