II - Scheda “RADON INDOOR”
AGOSTO 2016
Il Radon è un gas naturale radioattivo alfa-emittente (222Rn) derivante dal decadimento dell’Uranio238 [altri isotopi del Rn possono derivare inoltre dal Toron232 (220Rn) o dall’Uranio235 (219Rn)].
Di regola è presente in piccole quantità in tutti gli ambienti indoor.
La sua rilevanza igienica consiste nel fatto che, se inalato, può fare aumentare l’incidenza dei tumori polmonari nei soggetti esposti. Le molecole aerodisperse aderiscono a oggetti, polveri e particelle in sospensione e possono essere inalate.
Dopo il fumo di tabacco (leader assoluto tra gli agenti cancerogeni per l’apparato respiratorio) il radon radioattivo rappresenta la seconda causa ambientale di cancro bronco-polmonare: maggiore è la concentrazione dell’isotopo nell’aria, integrata con i tempi di esposizione, maggiore sarà il rischio di contrarre tali tipo di tumori.
In ambienti aperti e ben ventilati i livelli di radon nell’aria ambiente sono assai bassi mentre in ambienti chiusi, mal ventilati e posti in aree geografiche particolari (ad es., in terreni calcari e porosi con depositi geologicamente significativi nel contenuto di precursori del radon radioattivo) si possono raggiungere concentrazioni molto pericolose per la salute.
Concentrazioni del Radon indoor – Le concentrazioni vengono abitualmente espresse, come livello di radioattività, in Becquerel per metro cubo (Bq m-3). Il radon si forma per decadimento nelle rocce, nel suolo, nelle acque e la principale fonte è rappresentata dal sottosuolo da cui fuoriesce attraverso crepe, fessure e porosità della roccia.
Gli isotopi del radon, decadendo, emettono particelle alfa e si trasformano in elementi “figli”, quali Polonio 218 (218Po), Polonio 214 (214Po), Piombo 214 (214Pb) e Bismuto 214 (214Bi), anch’essi radioattivi. Polonio 218 (218Po) e Polonio 214 (214Po) decadono a loro volta emettendo particelle alfa. Sono proprio i “figli del radon” a costituire il maggior rischio per la salute delle vie respiratorie bronco-polmonari.
L’Uranio 238 è il nuclide responsabile della produzione del Radon 222 (222Rn), che rappresenta l’isotopo del radon di maggiore rilevanza ai fini del rischio per la salute dell’uomo.
Il radon deriva principalmente dal terreno, dove sono contenuti i suoi precursori ma talora è presente anche nelle falde acquifere come gas disciolto. Le molecole radioattive di cui trattasi sono circa 8 volte più pesanti dell’aria e, per questa caratteristica, tendono a concentrarsi negli ambienti confinati poco o male ventilati.
- Il fondo naturale esterno (outdoor) è contenuto di regola entro i 10 Bq m-3
- La media nell’aria degli ambienti chiusi (indoor) in Italia si aggira sui 70 Bq m-3, a fronte di una media mondiale stimata pari a 40 Bq m-3
- Le regioni italiane a maggiore rischio potenziale di esposizione al radon sono il Lazio e la Lombardia (100-120 Bq m-3) oltre alla Campania ed al Friuli V.G. (80-120 Bq m-3)
- I valori regionali medi più bassi si trovano in Liguria, Marche, Basilicata, Calabria e Sicilia (20-40 Bq m-3).
- Secondo la Raccomandazione Comunitaria n. 90/143, i valori di riferimento per le civili abitazioni (dati in corso di revisione, ndr) sono pari a 400 e 200 Bq m-3, rispettivamente per le case già esistenti e per quelle di nuova costruzione. La normativa vigente in Italia in materia di radioprotezione da radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 230/95 e smi) non prende in considerazione, sul momento, le concentrazioni di Rn nelle civili abitazioni.
- Il livello di attività da non superare nei luoghi di lavoro sotterranei è attualmente fissato dalla legge italiana a 500 Bq m-3 (D.Lgs 241/2000) con un livello d’azione inferiore pari all’80%, cioè di 400 Bq m-3.
Direttiva Euratom di prossimo recepimento – La più recente Direttiva Euratom 2013/59 in materia di radioprotezione (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L13 del 17.01.2014) ha previsto per il futuro recepimento da parte degli Stati membri una riduzione del livello d'azione per i lavoratori a valori di 300 Bq m-3, oltre all’introduzione dell'indice di radioattività sui materiali da costruzione e l’estensione dei soggetti obbligati ad approfondire gli aspetti protezionistici in vari tipi d’azienda, fra cui i cementifici, la produzione dell’energia geotermica, le centrali a carbone. La Direttiva andrà recepita dagli Stati membri entro il 6 febbraio 2018.
L’obbligo di misurazione del radon in aria è rivolto agli esercenti di attività che si svolgono in ambienti di lavoro come tunnel, sottovie, catacombe, grotte e luoghi sotterranei. Ad essi spetta l’onere di effettuare la misura delle concentrazioni (medie annuali) di attività del radon attraverso organismi “riconosciuti” o, nelle more del riconoscimento, quantomeno “idoneamente attrezzati”.
In particolare, il D. Lgs. 241/2000 si applica (Art. 10-bis, comma 1, lettera b) alle attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, le persone del pubblico, siano esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alle lettera a), quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei in zone ben individuate o con caratteristiche determinate.
Per i luoghi di lavoro citati la concentrazione di attività di radon media in un anno non deve superare (Art. 10-quinquies, comma 1) un livello fissato a 500 Bq m-3 (Allegato I-bis, comma 4, lettera a).
Comportamento datoriale attuale in base ai risultati, alle circostanze ed alla vigente normativa
- <400 – Nel caso in cui risulti che la concentrazione di attività di radon media in un anno sia inferiore all'80% del valore d’azione (< 400 Bq m-3) l'esercente non ha altri obblighi se non la ripetizione delle misurazioni in caso di variazioni significative alle condizioni in cui si svolge l’attività lavorativa (Art. 10 quinquies, comma 8).
- 401-500 – Nel caso in cui la concentrazione di attività di radon media in un anno non superi i 500 Bq m-3 ma sia superiore all'80% del livello d'azione (ossia cada nel range 401-500 Bq m-3) l'esercente assicura nuove misurazioni nel corso dell'anno successivo (Art. 10-quinquies, comma 2).
- >500 – Nel caso in cui la concentrazione di radon misurata sia superiore al livello d'azione (>500 Bq m-3) l’esercente ha l’obbligo (Art. 10-quater, comma 1) di inviare entro un mese (Art. 10-quater, comma 3) una comunicazione, in cui viene indicato il tipo di attività lavorativa, e la relazione tecnica contenente i risultati delle misurazioni alle Agenzie regionali e delle province autonome competenti per territorio, agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio e alla Direzione provinciale del lavoro. L’esercente è altresì tenuto, avvalendosi di un Esperto Qualificato (Art. 10-quinquies, comma 3), a porre in essere azioni di rimedio al fine di riportare la concentrazione di attività di radon al di sotto del livello d’azione, a meno che (Art. 10-quinquies, comma 5) non dimostri, avvalendosi dell’Esperto Qualificato, che nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore a 3 mSv/anno (Allegato I-bis, comma 4, lettera d).
- >300 – Secondo la nuova direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 (non ancora recepita ma da recepire entro il 6/2/18) andranno adottate speciali misure preventive e protettive che potrebbero essere della stessa natura di quelle sopra indicate (anche se è probabile che il de iure condendo = la nuova futura normativa si discosti in varia misura dal de iure condito = la normativa oggi vigente)
- Donne gravide – Oltre a quanto indicato, va citato il D. Lgs. 151/2001 che pone particolare attenzione alla salvaguardia della maternità e della salute del nascituro limitando le attività lavorative della donna in gravidanza che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 mSv durante il periodo della gravidanza (Art. 8) prevedendo specifiche cautele nei lavori che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti per 7 mesi dopo il parto (Allegato A, lettera D). Lo stesso decreto sancisce l’obbligo del datore di lavoro di: valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici (Art. 11, comma 1) e, in particolare, i rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti (Allegato C, comma 1, lettera d); di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate (Art. 11, comma 2); di adottare le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici (madri) sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro, qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici (Art. 12, comma 1).
Luoghi di lavoro – Si intendono per luoghi di lavoro (nota: la definizione qui riportata risulta specifica unicamente ai fini della applicazione del Titolo II del decreto 81/08) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
Locali sotterranei – Locali o ambienti con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che le pareti siano a diretto contatto con il terreno oppure siano separate da una intercapedine aerata (nota: definizione non di legge; per la regolamentazione dei locali sotterranei o semisotterranei lavorativi vedasi l’art. 65 del D. Lgs. 81/08).
La valutazione è obbligatoria per il Datore di lavoro che esercisce attività effettuate in tunnel, sottovie, catacombe, grotte e luoghi di lavoro sotterranei.
Poiché le misure vanno pianificate in modo da essere rappresentative dell’esposizione media annuale del personale, in linea di massima esse non andranno condotte in locali che non siano occupati con continuità dai lavoratori (locali di servizio, spogliatoi, zone di passaggio).
Secondo le linee guida del coordinamento delle regioni e province autonome, altri ambienti come i magazzini, i bunkers e i locali sotterranei entro i quali il personale si rechi occasionalmente, andrebbero sottoposti a monitoraggio solo se i tempi di permanenza siano, indicativamente, >10 ore/mese.
Si rammenta che l’Ente assicuratore elvetico SUVA, in una propria pubblicazione sul Radon in ambienti di manutenzione idrica particolarmente inquinati, considera indicativamente significativa l’esposizione di uno stesso lavoratore quando supera l’ora a settimana (pari a circa 4 ore/mese e 45 ore/anno).
Stante quanto sopra, la valutazione risulta essere obbligatoria:
- in primis per tutte le attività svolte continuativamente in sotterraneo
- in secundis per quelle (indicativa) dell’ordine di (4-) 10 ore/mese
- Negli altri casi la valutazione va considerata, almeno sul momento, come
Numero dei locali e numero delle misure – Essendo molto variabile la concentrazione del radon anche tra ambienti contigui, le misure dovranno, in generale, essere effettuate in ogni locale fisicamente separato. Il risultato annuale di ciascun singolo locale dovrà essere confrontato col livello d’azione fissato dalla legge a 500 Bq m-3.
Nel caso di luoghi di lavoro sotterranei in cui vi sia un numero elevato (decine) di ambienti analoghi (dal punto di vista costruttivo, d’uso e impiantistico) potrà essere giustificata la riduzione del numero di misure da effettuarsi in uno stesso edificio. Tale scelta dovrà essere oggetto di una relazione scritta che resti a disposizione degli Organi di vigilanza. Inoltre, a posteriori, se la media dei valori misurati non risulterà essere sostanzialmente inferiore al livello d’azione e mostrerà una variabilità elevata sarà necessario estendere in una seconda fase il programma di misura a tutti i locali.
In merito al numero delle misure gli ambienti potranno essere classificati sulla base delle loro dimensioni in due categorie:
- Locali separati con superficie < 50 m2 nei quali, di regola, va fatta una misura per locale
- Locali di medie e grandi dimensioni nei quali si ritiene adeguata una misura ogni 100 m2 di superficie
Posizionamento dei dosimetri – I dosimetri impiegati vanno posizionati ad un’altezza compresa tra 1 e 3 metri da terra, lontano da fonti di calore e correnti di ventilazione. In caso di tunnel, sottovie, grotte le misure dovranno essere eseguite presso il luogo di stazionamento degli operatori (ad es., lungo il percorso di una visita guidata entro grotte o catacombe, o presso il posto guida del macchinista di linee metropolitane sotterranee).
Le procedure e le scelte adottate (frequenze, scelta dei locali, tecniche di misura, etc.) dovranno essere oggetto di una relazione che resti a disposizione dell’Organo di vigilanza.
Metodo di misura adottato: campionamento passivo ed analisi c/o Laboratorio specialistico – I metodi di misura sono vari, quello prescelto per le indagini effettuate dalla GSL prevede in genere la posa a dimora per un certo numero di mesi (ad es., 6-12) di rivelatori a tracce nucleari in Policarbonato di Diglicolo Allilico (CR-39) con una Camera di diffusione quale dispositivo di campionamento passivo. Le misure di concentrazione derivano, secondo tale metodo, dal rapporto tra la misura e la durata dell’esposizione, testimoniata dal Tecnico che pone a dimora il rivelatore.
Per la determinazione della concentrazione del Radon in aria viene quindi prescelto un Istituto di radioprotezione/ Laboratorio dosimetria abilitato a questo tipo di analisi.
Misure preventive possibili in edifici di Vecchia costruzione
- Aerare i locali – Aerare di più gli ambienti confinati interessati dal problema radon è la prima regola per ottenere subito un certo miglioramento. Oltre i 1000 Bq m-3 le probabilità di successo sono però modeste. Ventilare comporta una notevole perdita di aria climatizzata, per cui tale misura può essere considerata come primo approccio ma non sempre come accorgimento definitivo.
- Sigillare le vie d’ingresso del gas – Apparentemente rappresenta il metodo più semplice e più indicato per combattere il radon. In realtà, soprattutto in caso di valori di radon elevati (oltre i 1000 Bq m-3), i risultati della sigillatura sono spesso incerti e da soli non risolvono il problema. Le tecniche di isolamento devono essere abbinate alle cosiddette tecniche d’abbattimento attive (che prevedono l’ausilio di un ventilatore).
- Aerare di più la cantina o il vespaio
- Aspirare l’aria da pavimenti con intercapedine o da apposite canaline – A volte può risultare conveniente realizzare un nuovo pavimento con un’intercapedine ed aspirare l’aria da tale intercapedine. Una variante meno costosa dell’intercapedine ventilata può essere l’aspirazione da apposite canaline di raccolta, applicate alla linea di congiunzione tra le pareti ed il pavimento della stanza. In questi casi si sottolinea l’importanza di una sigillatura ermetica della pavimentazione e delle pareti.
- Aspirare l’aria dal sottosuolo con un pozzetto o con tubi di drenaggio – Il metodo consiste nello scavare un pozzetto (vano vuoto profondo 1,5-2 m e largo 0,5-1 m) nel terreno sottostante lo stabile, dal quale per mezzo di un’adeguata tubazione e di un ventilatore si estrae l’aria ricca di radon dal sottosuolo prima che possa entrare nell’abitazione. Sopra il pozzetto va rifatta la pavimentazione. Il ciclo di funzionamento del ventilatore va stabilito in un secondo tempo in base alle riduzioni ottenute.
Misure preventive in edifici di Nuova costruzione – La prevenzione dal radon – specie nelle Regioni a maggior rischio – inizia dalla progettazione dell’edificio, con particolare attenzione riguardo alla posizione e alla destinazione dei locali (ad es., vespaio, garage ventilato al piano più basso, stanze da letto poste non al piano terra), alla scelta di materiali da costruzione impermeabili al radon, alla pianificazione dei passaggi di condotte dal terreno, all’isolamento termico, al sistema d’aerazione (non prelevare aria direttamente dal terreno; evitare la formazione di depressioni; gli impianti di ventilazione interrati o al piano terra dovrebbero funzionare con una leggera sovrappressione; i sistemi di ventilazione di bagni e cucine devono prevedere aperture per garantire un sufficiente flusso d’aria esterna), agli impianti di riscaldamento e alle stufe a legna (che devono avere una propria condotta per l’alimentazione con aria esterna) alla porta della cantina (che dovrebbe chiudere ermeticamente).
In generale si può affermare che da una parte è fondamentale impermeabilizzare l’edificio al radon, dall’altra è importante favorire la ventilazione naturale del suolo. Allo scopo è consigliata la costruzione dell’edificio su fondazioni a piattaforma (a platea) o, nel caso di edifici con fondazioni a strisce, la ventilazione delle stesse.